Notizia

Monitoraggio fiscale, l'Agenzia attingerà direttamente dall'Ini-Pec

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le ragioni del Cndcec sono state accolte. 
Con la risoluzione 88 del 14 ottobre 2014, l'agenzia delle Entrate chiarisce che se l’Amministrazione fiscale può acquisire direttamente gli indirizzi Pec, attraverso l'elenco Ini-Pec, non sussistono altri obblighi di comunicazione all'Agenzia dell'indirizzo da parte dei contribuenti. 

La questione era stata sollevata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'ambito degli obblighi antiriciclaggio sorti, ex circolare congiunta Entrate – GdF n. 105953 dell'8 agosto 2014, dalle nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale delle operazioni con l'estero. 

Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 11 del Dlgs 231/2007), i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti (articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto), sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Ma, se la Pec è già nell'indice nazionale degli indirizzi (istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico) e non è scaduta, tale obbligo di comunicazione viene meno. 

E' precisato anche che, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi Pec degli associati sono già comunicati all’Agenzia.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).