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Start-up innovativa, anche il socio amministratore nel computo del personale qualificato

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una società in possesso di tutti i requisiti obbligatori per la qualifica di impresa start-up innovativa si rivolge all’Amministrazione finanziaria per avere chiarimenti circa il requisito “alternativo” richiesto allo stesso fine dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del Dl 179/2012, cosiddetto decreto crescita-bis.
Requisiti alternativi
Tra i requisiti alternativi previsti dalla legge, ai fini della qualifica di una start-up innovativa, è sufficiente il possesso di almeno uno dei seguenti:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo per un ammontare almeno pari al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- impiegare dipendenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, “altamente qualificati”; 
- essere proprietaria, o comunque utilizzatrice, di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione direttamente afferente all’oggetto sociale o all’attività d’impresa. 

Con la risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014, l’Agenzia delle entrate offre dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito “alternativo” relativo all’impiego di personale "altamente qualificato", specificando se in esso debbano essere fatti rientrare anche gli amministratori-soci oppure se tra i “collaboratori” siano considerati anche i consulenti esterni titolari di partita Iva.
Personale “altamente qualificato”
L’Agenzia – acquisito anche il parere del Mise – specifica che qualsiasi lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della sussistenza del requisito alternativo. L’impiego di personale qualificato può avvenire “a qualunque tipo” e in esso vi rientra anche la figura del socio amministratore, purchè questo sia socio-lavoratore o abbia un impiego retribuito che non sia di pura e semplice amministrazione della società.
Viceversa, se i soci amministrassero la società senza essere in essa impiegati, non potrebbero essere “contati”, dal momento che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata. 
Gli stagisti, invece, possono essere riconsiderati tra i soggetti rilevanti ai fini della forza lavoro se retribuiti, mentre ne restano esclusi i consulenti esterni titolari di partita Iva.

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