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Danni da irragionevole durata della procedura fallimentare

Pubblicato il 16 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21849 del 15 ottobre 2014, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del creditore di una Spa che chiedevano la condanna del ministero della Giustizia al pagamento del danno non patrimoniale conseguente alla irragionevole durata della procedura di fallimento a cui la società citata era stata sottoposta. 

Nel dettaglio, il fallimento era stato dichiarato alla fine dell'anno 1993, e, alla data della domanda di risarcimento, novembre 2011, non era stato ancora concluso.
5 anni costituiscono una durata ragionevole
Nel testo della sentenza, la Corte ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione n. 8468/2012) abbia fissato in cinque anni la durata ragionevole delle procedure fallimentari di medie difficoltà, durata elevabile fino a sette anni in presenza di procedimenti particolarmente complessi.
Disposizioni sul limite dell'indennizzo non applicabili ai ricorsi antecedenti
E' stata esclusa, nel caso in esame, l'applicazione delle disposizioni modificative della Legge n. 89/2001 introdotte dal Decreto legge n. 83/2012 e secondo le quali l'ammontare dell'indennizzo liquidato in concreto non può superare il valore della causa presupposta. 

Queste disposizioni – ha evidenziato la Corte – sono infatti applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione non costituendo, peraltro, le medesime, norme di interpretazione autentica. 

E nella specie, per contro, il ricorso era stato depositato in un momento antecedente con conseguente inapplicabilità delle nuove disposizioni.

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