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Licenziamento illegittimo se il reato è prescritto

Pubblicato il 14 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A proposito di un licenziamento intimato ad un falso invalido, la Cassazione, con pronuncia n. 21299 del 9 ottobre 2014, ha sostenuto che, a fronte di una sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione, il giudizio che riconosce la legittimità del licenziamento dovrebbe scaturire da un autonomo apprezzamento, non solo della potenziale rilevanza disciplinare del fatto ma, ancor prima, della sua effettiva esistenza, controversa fra le parti. 

 Conseguentemente, è illegittimo il licenziamento nel caso in cui la Corte territoriale non svolga alcun autonomo apprezzamento delle prove raccolte in sede penale ma si limiti a recepirne l’esito complessivo in base all’erronea supposizione della loro vincolatività, senza alcun vaglio critico e senza neppure indicare le fonti di prova utilizzate. 

 Sottolinea la Corte che, al di fuori dell’ipotesi di riti alternativi scelti dall’imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale, salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta. 

 In definitiva, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: 

 "L’efficacia vincolante del giudicato penale di cui all’art. 654 c.p.p. è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale. Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolatività del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell’imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell’attendibilità, dell’affidabilità e dell’idoneità delle prove medesime a dimostrare l’esistenza o l’inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente."

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