Notizia

Novità procedurali della Gestione Contributiva nell’UNIEMENS

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con messaggio n. 7628 del 10 ottobre 2014, l’INPS ha comunicato che è attiva in Gestione Contributiva la “forzatura massiva” per le denunce errate in stato “avviso” e per la “contabilizzazione massiva” delle denunce parzialmente insolute. 

Definizione in “verifica” delle denunce mensili in stato “Errato”
L’Istituto ricorda che le denunce ricostruite e quadrate vengono sottoposte alla fase di "Verifica". 

 Le denunce con gravità "avviso" accedono alle fasi elaborative successive con la definizione della segnalazione o con la forzatura puntuale da parte dell’operatore di sede. 

 Tuttavia, le sedi devono adesso procedere alla gestione tempestiva delle denunce errate in stato "avviso" al fine di pervenire alla definizione del maggior numero di evidenze prima dell’intervento di "forzatura massiva" in quanto la nuova procedura centralizzata, trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia, per consentire il passaggio alle ulteriori fasi elaborative, attraverso la funzione "forzatura massiva", modifica lo stato delle denunce da "avviso" a "corretto". 

Definizione delle denunce mensili "parzialmente insolute"
Continua il messaggio specificando che le denunce “parzialmente insolute” giacenti in gestione contributiva e non confermate dall’operatore, trascorsi 60 giorni dal termine legale del versamento, vengono contabilizzate con elaborazione “massiva” e trasferite alla Gestione del Credito. 

Piccole differenze
Infine, segnala l’Istituto, l’importo delle piccole differenze è stato adeguato a € 12,00 per cui la procedura non emetterà note di rettifica attive e passive qualora l'importo calcolato sia uguale o minore a € 12,00 e le sanzioni civili non saranno calcolate sulle somme uguali o minori a € 12,00. 

 L'abbinamento dei pagamenti con denunce e rettifiche, nonchè la definizione delle compensazioni, avverrà tenendo conto dell'importo suddetto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).