Notizia

Co.co.co. e revoca dell’indennità di mobilità e di disoccupazione

Pubblicato il 16 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che lo svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato - come nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative - fa venire meno il diritto all'indennità di disoccupazione e di mobilità. 

 Per la Corte, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative, va ricercata nei principi fissati in linea generale dall'art. 77 del R.D.L. n. 1827/1935, e, in dettaglio, dagli artt. 52 e segg. del R.D. n. 22707/1924, i quali sanciscono la cessazione del godimento dell’indennità di disoccupazione nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata.

 La conseguenza tratta dalla giurisprudenza della stessa Corte (Cass., 14 agosto 2004, n. 15890, 1° settembre 2003, n. 12757) è che anche lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata, suscettibile di redditività - e, quindi, anche quella di collaborazione coordinata e continuativa, come nel caso di specie - faccia cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporti il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall’1.6 al 20.6:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;inv...

Scadenza del 30 giugno 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 30 giugno 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaborator...

Scadenza del 30 giugno 2025
Accise autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda di rimborso del credito relativo:al quarto trimestre 2022 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2024;al primo / secondo / terzo trim...