Notizia

Conservazione delle immagini fino a 90 gg. per i magazzini di stoccaggio

Pubblicato il 17 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Garante per la Privacy, con provvedimento n. 409 del 18 settembre 2014, ha autorizzato una società di trasporti internazionali a conservare le immagini videoregistrate nei magazzini di stoccaggio delle proprie filiali, fino a 90 giorni, al fine di consentire l'accertamento di eventuali illeciti e l'individuazione dei possibili responsabili da parte dell'autorità giudiziaria. 

 Per il Garante:

 - l’attenzione posta a livello internazionale, europeo e nazionale rispetto alla fissazione e alla comune osservanza di elevati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci; 

 - i tempi concessi al destinatario dalle norme pattizie e codicistiche per denunziare eventuali manomissioni o danneggiamenti; 

 - le difficoltà riferite dalla società - anche in ragione della propria struttura organizzativa - nell'accertare in tempi più contenuti eventuali illeciti verificatisi in occasione delle spedizioni (circostanze rispetto alla cui veridicità la società ha assunto ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice); 

 valgono a giustificare la pretesa di procedere ad una conservazione delle immagini videoregistrate più lunga del normale, all'esclusivo fine dell'accertamento degli accadimenti e dell'individuazione, da parte dell'Autorità giudiziaria competente, degli eventuali responsabili. 

 Si ricorda, tuttavia, che il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 prevede che la conservazione delle immagini debba essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

 Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana. 

 Stante quanto sopra, per poter conservare le immagini per un tempo superiore è necessario formulare istanza di verifica preliminare al Garante, ex art. 17, D.Lgs. n. 196/2003, così come è accaduto nel caso di specie. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...