Notizia

Usucapione. Le dichiarazioni per le agevolazioni prima casa con atto integrativo

Pubblicato il 18 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel caso di acquisto di una abitazione per usucapione, l'agevolazione “prima casa” può essere conseguita anche se le dichiarazioni che la legge richiede al contribuente per l’applicazione del beneficio fiscale non sono state rese nella sentenza e negli atti del procedimento. 

Questa la precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 90 del 17 ottobre 2014, emanata in risposta ad una richiesta di chiarimenti circa la corretta interpretazione del Dpr n. 131/1986.

Il dubbio nasceva dal fatto che nella precedente risoluzione n. 25/2012, la stessa Agenzia delle Entrate aveva subordinato l'applicabilità dell'agevolazione al fatto che le dichiarazioni richieste al contribuente fossero effettuate nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione. 

Con la risoluzione n. 90/E è, invece, ora specificato che le dichiarazioni rilasciate dal contribuente non devono essere state rese necessariamente nel corso del giudizio, ma possono essere rilasciate anche a posteriori, ma sempre prima della registrazione dell’atto giudiziario.

I contribuenti possono, infatti, fruire delle agevolazioni “prima casa” mediante una dichiarazione integrativa dell’atto giudiziario, con le necessarie dichiarazioni contenute in una "dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione".

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).