Notizia

Accertamento Iva, riduzione della pretesa priva di formalità

Pubblicato il 18 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 22019 del 17 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha ricordato come l'accertamento dell'Iva, fino alla scadenza del relativo termine, possa essere integrato o modificato in aumentomediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 

In tale ipotesi, nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza l'Ufficio delle imposte. 

Detti principi – sottolinea la Corte – disciplinano, tuttavia, soltanto l'integrazione e la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione. 

Ed infatti, solo le prime possono essere considerate come una pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso. 

Conseguentemente, l'integrazione e la modificazione in aumento devono necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento che si aggiunge o sostituisce a quello originario; l'integrazione e la modificazione in diminuzione, per contro, non necessitano neppure di una forma o di una motivazione particolare.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).