L’art. 12 del DDL Stabilità prevede sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate dall’1 gennaio 2015 per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di euro 6.200 su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Sono escluse le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici e di lavoratori che sono stati occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Sono altresì escluse:
- le riassunzioni di lavoratori per i quali il datore abbia già fruito del beneficio;
- le assunzioni di lavoratori che avevano in essere un contratto con lo stesso datore nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, comprese le assunzioni effettuate da società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto anche per interposta persona.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, il nuovo incentivo è accompagnato dall’abrogazione, a decorrere sempre dall’1 gennaio 2015, dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 407/1990 e dell’art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 167/2011(relativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato).