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Sgravi contributivi per neoassunti fino a 6200 euro

Pubblicato il 20 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 12 del DDL Stabilità prevede sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate dall’1 gennaio 2015 per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di euro 6.200 su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. 

Sono escluse le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici e di lavoratori che sono stati occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. 

Sono altresì escluse:
- le riassunzioni di lavoratori per i quali il datore abbia già fruito del beneficio; 
- le assunzioni di lavoratori che avevano in essere un contratto con lo stesso datore nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, comprese le assunzioni effettuate da società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto anche per interposta persona.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Tuttavia, il nuovo incentivo è accompagnato dall’abrogazione, a decorrere sempre dall’1 gennaio 2015, dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 407/1990 e dell’art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 167/2011(relativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).