Notizia

Sgravi contributivi per neoassunti fino a 6200 euro

Pubblicato il 20 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 12 del DDL Stabilità prevede sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate dall’1 gennaio 2015 per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di euro 6.200 su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. 

Sono escluse le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici e di lavoratori che sono stati occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. 

Sono altresì escluse:
- le riassunzioni di lavoratori per i quali il datore abbia già fruito del beneficio; 
- le assunzioni di lavoratori che avevano in essere un contratto con lo stesso datore nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, comprese le assunzioni effettuate da società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto anche per interposta persona.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Tuttavia, il nuovo incentivo è accompagnato dall’abrogazione, a decorrere sempre dall’1 gennaio 2015, dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 407/1990 e dell’art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 167/2011(relativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).