Notizia

ENC. Resta al 19% la detraibilità Ires delle erogazioni alle Onlus

Pubblicato il 20 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito delle modifiche apportate al Tuir dalla Legge 96/2012, l’Agenzia delle Entrate specifica che nulla è cambiato circa la detraibilità dall'Ires dovuta dagli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus.

La legge, infatti, è intervenuta solo sull’agevolazione per le persone fisiche, senza alcuna intenzione di escludere gli enti non commerciali dal beneficio fiscale. 

Secondo un interpretazione sistemica della norma, sottolinea l’Amministrazione finanziaria “è evidente che l'intento del legislatore non fosse quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus”. 

Ne consegue che le liberalità in denaro erogate a favore di Onlus devono continuare a considerarsi detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti, nella misura del 19% stabilita dal Tuir. 

La precisazione giunge dalla risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).