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Via il sequestro se il debito tributario viene pagato da un terzo

Pubblicato il 22 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 43811 del 21 ottobre 2014, ha annullato un'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una Srl, nell'ambito di un'indagine per omesso versamento dell'Iva. 
In particolare, la Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza formulata dal ricorrente rispetto al fatto che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in alcun conto che il debito tributario della società era stato assolto da un terzo soggetto, una Spa. 
L'intervenuta sanatoria della posizione tributaria ed il versamento dell'imposta evasa, ossia, avrebbe fatto venir meno la funzione sanzionatoria della confisca posto anche il fatto che il terzo non aveva alcuna possibilità di rivalsa sulla Srl, né sul legale rappresentante, in virtù di una compensazione di pregressi crediti vantati da quest'ultima.
Il pagamento della somma elimina l'indebito vantaggio
Aderendo ai motivi di ricorso formulati dal legale rappresentante, i giudici di legittimità hanno evidenziato la rilevanza, nel caso in esame, del fatto che il terzo, pagando il debito tributario, aveva anche rilasciato una dichiarazione liberatoria in cui si precisava che il pagamento medesimo veniva effettuato per conto della Srl, e computato “in parziale deconto del maggiore credito vantato da quest'ultima società”.
Detta ultima circostanza escludeva, in radice, la stessa possibilità di esperire azione di rivalsa nei confronti della Srl, atteso che la stessa risultava ancora creditrice di ulteriori maggiori importi. 
Nel caso esaminato, ossia, era documentalmente provato che vi era stato un decremento patrimoniale pari al pagamento disposto dalla Spa, cosicché il pagamento della somma dovuta all'Erario da parte di quest'ultima società eliminava l'indebito vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa. 
In definitiva, il pagamento del debito tributario, anche se non avvenuto da parte dell'obbligato principale, non giustificava più il mantenimento del sequestro.

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