Notizia

Riciclaggio da trasferimento di denaro tra conti correnti

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 - il delitto di riciclaggio è da considerare “a forma libera” e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile con modalità frammentarie e progressive. 

In particolare, deve ritenersi integrare un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito. 

Ed infatti, l'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro.
Punito anche il dolo eventuale
Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Suprema corte ha ribadito che il medesimo possa dirsi integrato anche dal dolo eventuale, quando, ossia, all'agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza illecita del denaro ricevuto ed investito, e ne accetta il rischio.



Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).