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Assonime, chiarimenti su istanza di certificazione crediti Pa

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E’ stata prorogata al 31 ottobre 2014 la scadenza, fissata inizialmente al 23 agosto, per la presentazione delle istanze volte ad ottenere la certificazione di crediti assistiti da garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 66/2014. 

Si ricorda che grazie a tale processo di certificazione, totalmente gratuito, chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una Pubblica amministrazione può conseguire una garanzia dello Stato, grazie alla quale ottenere immediata liquidità a seguito della cessione del credito certificato alla banca o altro intermediario finanziario a condizioni vantaggiose. 

Assonime, con la circolare n. 31 del 20 ottobre, torna sull’argomento per chiarire quale è la procedura da seguire per la cessione dei crediti alle banche ed agli altri intermediari finanziari, evidenziando il particolare vantaggio derivante dalla presenza della garanzia statale.
Profili tecnici
I crediti commerciali vantati nei confronti delle Pa diverse dallo Stato per i quali il creditore può presentare istanza di certificazione, entro il 31 ottobre 2014, sono quelli maturati al 31 dicembre 2013.
Si tratta dei crediti derivanti da rapporti di somministrazione, fornitura, appalto e prestazione professionale instaurati con la Pa. 
Questi crediti devono essere certificati tramite piattaforma elettronica predisposta dal Mef, sulla quale i creditori hanno l’obbligo di accreditarsi. 
A sua volta la Pa che riceve l’istanza del creditore, entro 30 giorni dalla ricezione, deve procedere con i dovuti controlli e poi rilasciare la certificazione del credito oppure opporre la sua inesigibilità/insussistenza.
Condizioni
Il novero degli enti pubblici a cui è possibile presentare istanza di certificazione è stato ampliato dal Dl 66/2014, che ha incluso tra le Pa tutte quelle elencate nel Dlgs 165/2001. Restano, comunque, esclusi dall’elenco dei crediti certificabili quelli vantati nei confronti delle società in house, sebbene quest’ultime siano state considerate dalla recente giurisprudenza un’estensione della Pa.

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