Con riferimento al debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del de cuius della maggiore imposta di registro, deve ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti tributari e non la regola speciale della solidarietà dei coeredi ai sensi della quale ciascuno degli eredi potrebbe essere chiamato alla prestazione per intero.
Manca, infatti, in materia, una norma speciale che deroghi alla comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 del Codice civile.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22426 depositata il 22 ottobre 2014.