La decadenza dall'ufficio di sindaco della cooperativa per il soggetto che si trovi nella situazione di ineleggibilità indicata nell'articolo 2399 del Codice civile, come nel caso del dipendente della società,opera automaticamente ipso iure.
Rispetto, pertanto, a questo soggetto, il quale deve ritenersi che non abbia mai ricoperto la carica di sindaco, non può essere esercitata l'azione di responsabilità ex articolo 146 della Legge Fallimentare contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori.
E' il principio sancito dalla Corte di cassazione – Prima Sezione civile - nel testo della sentenza n. 22575 depositata il 23 ottobre 2014.