Notizia

Veicoli aziendali concessi in uso a dipendenti e soci

Pubblicato il 28 ottobre 2014 Il Sole 24 ore; Italia Oggi

In forza delle modifiche apportate al Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992, art. 94, comma 4-bis), è sorto l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli idati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 da cuiderivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trentagiorni.

Sulla novità sono giunti chiarimenti applicativi da parte del ministero dei Trasporti – Direzione Motorizzazione –con circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014, che richiama la precedente prot.15513 del 10 luglio 2014.

Il documento del 27 ottobre pone l'accento,relativamente a quanto di interesse per le imprese, sul comodato di veicoli aziendali, connotato sempre dalla gratuità e dal fatto che l'uso deve essere personaleed esclusivo. Precisa la circolare che tale situazione non si verifica nel casodel fringe benefit (essendo inesistente la gratuità), in quello del mezzo datoin uso promiscuo ed in quello in cui più dipendenti si alternino nell'uso dellostesso veicolo aziendale.

In occasione della scadenza del comodato, la Motorizzazione specifica che non vanno fatte annotazioni, essendo logico che il mezzo rientra nella disponibilità dell'azienda; solo in caso di cessazione anticipata sarà necessario effettuare comunicazioni alla Motorizzazione. Ma, seentro 30 giorni dalla scadenza il veicolo viene affidato ad altra persona, èsufficiente annotare il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.

Per il caso della “locazione senza conducente”,la circolare del 27 ottobre dispone diversamente da quella del 10 luglio perquanto riguarda la scadenza della locazione: se il locatore non effettua alcuna comunicazione, il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quandoil locatore comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità.

Un contributo sulla novità in parola vienedato dalla Fondazione Studi dei CdL, con circolare n. 18 del 27 ottobre 2014,la quale ha analizzato l’impatto che la novità ha sulla gestione del personaledipendente, qualora un soggetto abbia, per l’appunto, la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato adun terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento incustodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente.

Poiché, come già accennato, l’obbligo diattivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere adecorrere dal 3 novembre 2014, la Fondazione Studi consiglia di dare certezzadella consegna del bene al lavoratore prima di tale data.

Inoltre, relativamente ai beni concessi a soci,collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, la circolaresuggerisce di procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurareeventuali profili sanzionatori.

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