Notizia

Identici presupposti impositivi e stesse questioni di diritto, sì all'appello unico

Pubblicato il 25 ottobre 2014 Il sole 24 Ore; Italia Oggi

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile impugnare con un unico atto più sentenze o provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti ed abbiano ad oggetto identiche questioni didiritto.

Impugnazione cumulativa estensibile anche aigiudizi tributari

Detto principio è – secondo la Corte di cassazione, sentenza n. 22657 del24 ottobre 2014 - estensibile anche con specifico riferimento al contenzioso tributario dove, a favore dell'ammissibilità dell'impugnazione cumulativa-collettiva, depongono ragioni di economicità dei giudizi e, soprattutto, di coerenza degli stessi, alla base dello svolgimento del simultaneus processus, nonché la mancanza di un'espressa previsione legislativa contraria.

Ciò, tuttavia, è ammissibile solo in presenza di elementi di consistente connessione che siano il riflesso “dello stretto collegamento esistente tra lepretese impositive sottostanti alle diverse sentenze impugnate” e ferma, inogni caso, la possibilità per il giudice di separare i ricorsi, nell'eventualità in cui l'impugnazione cumulata dovesse rallentare o rendere più gravoso il processo.

Stesso appello controsentenze concernenti la medesima vendita di beni in comproprietà

Nel caso specificamente esaminato, è stata ribaltata la decisione con cuii giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appellocollettivamente presentato con un unico atto da alcuni contribuenti avversodistinte pronunce di primo grado, tutte decise e depositate dalla stessasezione della commissione tributaria, in una controversia riguardante leimpugnazioni, rimaste separate in primo grado, di avvisi di accertamento emessiper maggiore Irpef dovuta e non versata, scaturente dalla tassazione separatadelle plusvalenze realizzate per effetto della vendita di alcuni terreni suscettibilidi utilizzazione edificatoria, di cui i contribuenti erano comproprietari.

Secondo la Suprema corte, anche se le sentenze appellate erano relativead autonomi procedimenti, si trattava comunque dell'impugnazione di atti impositivi emessi in relazione a plusvalenze realizzate dalla vendita diterreni edificatori in comproprietà, con conseguente identità dei presupposti impositivi e delle questioni di diritto trattate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...