Il testo definitivo del DDL Stabilità 2015, diffuso dal Governo, porta a 8.060 euro su base annua il limite massimo di esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) di cui potranno eventualmente fruire, per un periodo massimo di trentasei mesi, i datori di lavoro per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
L’esonero spetterà ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Ad ogni modo, l’esonero non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetterà ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro - ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - abbiano comunque avuto già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.