Il Consiglio dei ministri ha approvato lanorma del 730 precompilato - in via sperimentale dal 1° gennaio 2015, redditirealizzati nel 2014 - per dipendenti e assimilati e pensionati, previstonell'ambito più vasto della legge delega di semplificazione fiscale.
Il direttore dell'agenzia delle Entrate,Rossella Orlandi, parla di “rivoluzione epocale per i contribuenti e il sistemaitaliano se la precompilata sarà accettata senza modifiche il Fisco non potràchiedere nulla in più al contribuente, mentre vanno combattute le frodi chesono in forte crescita”.
L'agenzia delle Entrate prenderà i dati degliinteressati dall'anagrafe tributaria, da soggetti terzi (banche, assicurazioniad altri per mutui e assicurazioni) e dalle certificazioni dei sostituti diimposta per mettere a disposizione online, entro il 15 aprile di ogni anno, ladichiarazione precompilata.
Solo dal 2016, invece, saranno inclusi i datidel sistema Tessera sanitaria, sulle spese sanitarie.
Premesso che si può sempre optare per ladichiarazione ordinaria o l'Unico, la precompilata, prelevabile direttamentedal titolare o da chi è delegato dallo stesso, potrà essere accettata in toto,allora potrà essere spedita entro il 7 luglio con l'assicurazione di evitare icontrolli formali sui dati già inseriti e i controlli preventivi sulledetrazioni per carichi di famiglia sopra ai 4mila euro, o integrata.
Ed è questo il punto dolente per iprofessionisti che assistono i contribuenti.
Si ricorda che, per ora, sono abilitati soloconsulenti del lavoro, Caf e dottori commercialisti, restando fuoritributaristi, ragionieri, geometri fiscalisti e centri elaborazioni dati.
Per Caf e professionisti che inviano ladichiarazione così come elaborata dall'Agenzia, il controllo formale sarà lororivolto anche con riguardo ai dati relativi agli oneri forniti da soggettiterzi.
I maggiori rischi si avranno con i ritocchialle precompilate, con sanzioni per Caf e professionisti che ne avranno laresponsabilità, con sanzioni e la spada di Damocle della condotta dolosa incaso di visto (solo la condotta dolosa del contribuente potrà sollevare ilprofessionista dalla responsabilità per visto infedele).
E le sanzioni non sono tenere: “100 euro perogni certificazione omessa, tardiva o errata, senza la possibilità di applicarela norma in tema di concorso di violazioni e continuazione”, ex articolo 12 deldlgs 472/1997, che permette di commutare “un'unica sanzione, seppur maggiorata,per chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioniformali”.
Inoltre: “la norma prevede che in caso divisto di conformità se ci sono errori il commercialista è tenuto a pagare lesanzioni, le maggiori imposte e i relativi interessi”.
Quest'ultima regola, a detta del presidente edei vertici Cndcec, è ad alto rischio di incostituzionalità, ponendosi incontrasto con l'articolo 53 della Costituzione che al primo comma recita:“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della lorocapacità contributiva”. Ma la capacità contributiva è propria di ognicontribuente e non del commercialista che lo assiste.
Si registra, oltre al via libera alla precompilata,anche quello del pacchetto di semplificazioni fiscali su successioni, rimborsiIva, fiscalità internazionale, detrazioni per le spese di pubblicità esponsorizzazioni e spese dei professionisti.