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Semplificazioni fiscali, novità per esportazioni verso l’estero

Pubblicato il 04 novembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel Consiglio dei Ministri del 30 ottobreè stato approvato definitivamente il decreto delegato sulla semplificazione fiscale. Il provvedimento, ormai divenuto legge,attende solo la sua pubblicazione ufficiale. Alcune considerazioni sono possibili in merito, per esempio, ai cambiamenti apportati per ciò che riguardagli adempimenti a carico di chi opera abitualmente con l'estero.

·         Lettere d’intento

La procedura relativa alle lettere d’intentoè stata invertita dal Dlgs sulle semplificazioni. L’articolo 20 di taleprovvedimento, infatti, riscrive la procedura attraverso cui l’esportatore abituale può effettuare l’acquisto di beni/servizi in regime di non imponibilità Iva. A partire dal 2015, la comunicazione telematica dellelettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale.Quest’ultimo sarà, infatti, tenuto ad effettuare al proprio fornitore la comunicazione telematica della lettera d’intento trasmessa insieme allarelativa ricevuta telematica. A sua volta il fornitore/prestatore sarà tenuto averificare di aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta ditrasmissione e, solo dopo, potrà procedere all'emissione della fattura senza l'addebito dell'Iva, riportando sul documento la dicitura “operazione nonimponibile”. È sempre onere del fornitore riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate. A partire dalle dichiarazioni Iva 2016, quindi, il fornitore sarà tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva tutti i dati delle operazioni realizzate senza l’applicazione dell’Imposta sul valore aggiuntoeffettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali. Per il fornitore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato telematicamente la sua presentazione alle Entrate è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta.

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Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...