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• Licenziamenti collettivi anche per i dirigenti

Pubblicato il 03 novembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E’ stata approvata definitivamente, ed è inattesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", la Legge Europea2013-bis (DDL n. 1864/2014) in cui, tra le altre cose, è previstal’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi anche ai dirigenti.

 

 La modifica legislativa è conseguente alla procedura di infrazione n. 2007/4652,con la quale la Commissione Ue ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE, a causa dell'esclusione del personale conqualifica dirigenziale dalle garanzie procedurali previste dalla norma comunitaria in materia di licenziamenti collettivi nonché dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 13 febbraio 2014 - causa C-596/12 - che ha condannato il nostro Paese per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure diinformazione e consultazione sindacali relative, sempre, ai licenziamenti collettivi.

 

 Stante quanto sopra, l’art. 16 del DDL n. 1864 prevede:

 

 - chei dirigenti vadano computati ai fini della verifica del superamento o menodella soglia dimensionale prevista dall’art. 24, Legge n. 223/1991;

 

 - l’applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categoriedi lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, anche nelcaso in cui, nell'ambito di una fattispecie di licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente.

 

 La norma prevede, altresì, una sanzione a carico dell’impresa, o del datore di lavoro non imprenditore, che non rispetti l’obbligo di comunicazione di cuiall’art. 4, comma 12, Legge n. 223/91 e dei criteri di scelta di cui all’art.5, comma 1, della medesima legge, che consiste nel pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

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