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In vigore la legge europea 2013-bis, riscritto il presupposto impositivo dell’Ivafe

Pubblicato il 25 novembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge europea 2013-bis - la n. 161 del 30 ottobre 2014 - entra in vigore il giorno 25 novembre, dopo essere stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 10 novembre 2014.

Dogane

Con l’entrata in vigore del provvedimento si attueranno anche in Italia le nuove disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (articolo 10 della legge).

Nello specifico, infatti, la nuova norma prevede la non applicazione della sospensione delle azioni esecutive per gli accertamenti relativi a diritti doganali di importo fino a mille euro e, allo stesso tempo, stabilisce che le sentenze emesse nei contenziosi tributati in cui è parte l’agenzia delle Dogane saranno esecutive solo per la stessa Agenzia. Ciò vuol dire che in caso di atti di accertamento annullati con sentenza non definitiva, gli importatori saranno tenuti comunque al pagamento oppure a prestare la garanzia fideiussoria per ottenere la sospensione amministrativa, mentre, in caso contrario, subiranno l’esecuzione forzata.

Le nuove norme se da una parte garantiscono una innovazione evidente, rappresentata dal riconoscimento nell’ambito dell’ordinamento interno di rimedi procedimentali per garantire la tutela delle situazioni soggettive di origine comunitaria, dall’altra, appaiono però in contrasto con il principio della "parità delle parti" sancito dall’articolo 111 della nostra Costituzione.

I problemi più grandi derivanti dalla loro applicazione saranno sopportati dagli importatori e dai loro rappresentanti in dogana. Quest’ultimi, infatti, nel caso in cui il cliente non fosse in grado di pagare o prestare una garanzia, potrebbero trovarsi nella condizione di sopportare ingenti esborsi. Altro dubbio riguarda, poi, il fatto se la nuova disposizione interessi i contenziosi già pendenti oppure solo quelli nuovi.

Ivafe

La legge 161/2014 ha riscritto, con decorrenza 2014, il presupposto impositivo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), fornendo alcune importanti precisazioni anche in merito all’ambito oggettivo di applicazione del tributo.

Con la modifica apportata dall’articolo 9 della Legge europea all’articolo 19 del Dl 201/2011, che ha introdotto l’Ivafe in Italia, si sancisce ora che l’imposta patrimoniale sulle ricchezze detenute all’estero non si applica più sulle attività finanziarie, ma sui prodotti finanziari, sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

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