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Assonime. Determinazione secondo acconto d’imposta Irpef, Ires e Irap

Pubblicato il 27 novembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 32 del 25 novembre 2014 Assonime si sofferma sulle novità normative intervenute successivamente al versamento della prima rata di acconto per l’anno 2014, evidenziando le modifiche e le nuove interpretazioni anche di prassi che incidono ora sul versamento del secondo acconto.

Per la determinazione di quanto dovuto, i lavoratori, i pensionati e le imprese italiane possono utilizzare le consuete regole di calcolo, con l'applicazione del metodo storico oppure di quello previsionale.

Nello specifico, si evidenziano i calcoli necessari per la determinazione dell’acconto Irap 2014, utilizzando il metodo previsionale.

Il Ddl Stabilità per il 2015 prevedendo l’abrogazione dell’articolo 2 del Dl 66/2014 - che sanciva la riduzioni delle aliquote Irap (ordinaria dal 3,90 al 3,50%), previste per il periodo d'imposta 2014 - dispone ora che le suddette riduzioni non trovano applicazione per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto restano valide le aliquote già vigenti e non ridotte.

Tuttavia, la nuova disposizione del disegno di legge Stabilità non abroga la clausola di salvaguardia in relazione al calcolo dell'acconto Irap su base previsionale (comma 2, art. 2 Dl 66/2014), per cui sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che procedono al ricalcolo dell’acconto Irap con l’aliquota del 3,75% invece che del 3,9%. Si tratta, di fatto, di una aliquota maggiorata che si pone a metà strada tra l'aliquota ridotta e quella prevista per il 2013.