Con la circolare n. 32 del 25 novembre 2014 Assonime si sofferma sulle novità normative intervenute successivamente al versamento della prima rata di acconto per l’anno 2014, evidenziando le modifiche e le nuove interpretazioni anche di prassi che incidono ora sul versamento del secondo acconto.
Per la determinazione di quanto dovuto, i lavoratori, i pensionati e le imprese italiane possono utilizzare le consuete regole di calcolo, con l'applicazione del metodo storico oppure di quello previsionale.
Nello specifico, si evidenziano i calcoli necessari per la determinazione dell’acconto Irap 2014, utilizzando il metodo previsionale.
Il Ddl Stabilità per il 2015 prevedendo l’abrogazione dell’articolo 2 del Dl 66/2014 - che sanciva la riduzioni delle aliquote Irap (ordinaria dal 3,90 al 3,50%), previste per il periodo d'imposta 2014 - dispone ora che le suddette riduzioni non trovano applicazione per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto restano valide le aliquote già vigenti e non ridotte.
Tuttavia, la nuova disposizione del disegno di legge Stabilità non abroga la clausola di salvaguardia in relazione al calcolo dell'acconto Irap su base previsionale (comma 2, art. 2 Dl 66/2014), per cui sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che procedono al ricalcolo dell’acconto Irap con l’aliquota del 3,75% invece che del 3,9%. Si tratta, di fatto, di una aliquota maggiorata che si pone a metà strada tra l'aliquota ridotta e quella prevista per il 2013.