La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25482 del 2 dicembre 2014, occupandosi di un periodo di prova di un apprendista, ha ricordato che, per giurisprudenza prevalente, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività.
Il decorso è escluso, invece, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali.
Quest’ultimo, data la sua funzione di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova (Cass., 5 novembre 2007 n. 23061; Cass., 13 settembre 2006 n. 19558).
Tuttavia, tale principio trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo (Cass., 5 novembre 2007, n. 23061; Cass., 22 marzo 2012, n. 4573).
Quindi, qualora il CCNL parli di “giorni di effettiva presenza al lavoro” non vanno conteggiati nel periodo di prova i giorni di riposo settimanale né le eventuali giornate di riposo compensativo.
Per concludere, nel caso di specie, gli Ermellini hanno specificato, altresì, che il riferimento nel contratto individuale a “giorni di effettiva prestazione lavorativa” non è in contrasto con la formula contenuta nel contratto collettivo che parli di “giorni di effettiva presenza al lavoro”.