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Autoriciclaggio come reato autonomo, ok definitivo dal Senato

Pubblicato il 05 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nella seduta del 4 dicembre 2014, l'Aula del Senato ha proceduto con l'approvazione definitiva del disegno di legge contenente disposizioni in materia di emersione, rientro di capitali all'estero e potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché in materia di autoriciclaggio.

La previsione che introduce quest'ultimo reato è contemplata nell'articolo 3 del testo che interviene a modifica degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-quater del Codice penale.

La nuova fattispecie dell'autoriciclaggio

In particolare, dopo l'articolo 648-ter del Codice è inserito l'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio) che prevede l'applicazione della pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 in capo al soggetto che, “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni la pena irrogata sarà da uno a quattro anni di reclusione e da euro 2.500 a euro 12.500 di multa.

Le pene previste dal primo comma dell'articolo si applicano comunque se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Fuori dai casi enunciati, si esclude la punibilità delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Un aumento di pena è prescritto quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Per contro, si ha una riduzione delle penalità fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

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Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...