Notizia

Fruizione delle ferie di competenza anno 2014

Pubblicato il 17 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

 

 Tuttavia, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, due settimane di ferie vanno godute entro l’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

 

 Stante quanto sopra i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i propri dipendenti fruiscano entro il 31 dicembre 2014 di almeno 2 settimane delle ferie maturate nell’anno 2014, pena la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, che va da 100 a 600 euro.

 
 Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.
 
 Se, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...