Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tuttavia, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, due settimane di ferie vanno godute entro l’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Stante quanto sopra i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i propri dipendenti fruiscano entro il 31 dicembre 2014 di almeno 2 settimane delle ferie maturate nell’anno 2014, pena la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, che va da 100 a 600 euro.
Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.
Se, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.