Un quesito posto con istanza di interpello offre l'occasione all'agenzia delle Entrate di fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 117 del 29 dicembre 2014, in merito alla cessione del credito in materia di imposte sui redditi.
La questione verte sulla deducibilita` dell’Irap forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi, ex articoli 6 Dl 185/2008 e 2, comma 1-quater Dl 201/2011.
L’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 ed il relativo regolamento di attuazione (Dm 384/1997), circoscrivono la cedibilità del credito d’imposta ai “crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”.
Tuttavia, l’Agenzia spiega che l’espressione utilizzata dal legislatore non sia, nella fattispecie, di ostacolo per la cedibilità del credito d’imposta chiesto a rimborso nel caso di retroattività della disposizione che determina l'esclusione della via della dichiarazione.
Dunque, la circostanza che il rimborso sia stato chiesto in via telematica, unica percorribile, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, non preclude la cedibilità a terzi del credito Ires derivante dalla presentazione dell’istanza di rimborso per la deducibilità dell’Irap.
L'interpretazione della norma è logico-sistematica. Contrariamente, interpretando letteralmente la stessa, si giungerebbe al risultato iniquo di negare la cedibilità di un credito d’imposta per la mera circostanza che tale credito, data l’applicazione retroattiva della disposizione, è necessariamente sorto in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione.
Altre precisazioni:
- in caso di consolidato fiscale, l’unico soggetto che può cedere il credito è la società consolidante;
- il differenziale tra il valore nominale del credito Ires ceduto (pro soluto) e quanto corrisposto dall’acquirente può essere ritenuto anche fiscalmente come onere finanziario ed è deducibile, anche se il credito oggetto di cessione sia un credito d’imposta.