Notizia

Cessione del credito possibile anche con istanza di rimborso

Pubblicato il 30 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un quesito posto con istanza di interpello offre l'occasione all'agenzia delle Entrate di fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 117 del 29 dicembre 2014, in merito alla cessione del credito in materia di imposte sui redditi.

La questione verte sulla deducibilita` dell’Irap forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi, ex articoli 6 Dl 185/2008 e 2, comma 1-quater Dl 201/2011.

L’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 ed il relativo regolamento di attuazione (Dm 384/1997), circoscrivono la cedibilità del credito d’imposta ai “crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”.

Tuttavia, l’Agenzia spiega che l’espressione utilizzata dal legislatore non sia, nella fattispecie, di ostacolo per la cedibilità del credito d’imposta chiesto a rimborso nel caso di retroattività della disposizione che determina l'esclusione della via della dichiarazione.

Dunque, la circostanza che il rimborso sia stato chiesto in via telematica, unica percorribile, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, non preclude la cedibilità a terzi del credito Ires derivante dalla presentazione dell’istanza di rimborso per la deducibilità dell’Irap.

L'interpretazione della norma è logico-sistematica. Contrariamente, interpretando letteralmente la stessa, si giungerebbe al risultato iniquo di negare la cedibilità di un credito d’imposta per la mera circostanza che tale credito, data l’applicazione retroattiva della disposizione, è necessariamente sorto in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione.

Altre precisazioni:

- in caso di consolidato fiscale, l’unico soggetto che può cedere il credito è la società consolidante;

- il differenziale tra il valore nominale del credito Ires ceduto (pro soluto) e quanto corrisposto dall’acquirente può essere ritenuto anche fiscalmente come onere finanziario ed è deducibile, anche se il credito oggetto di cessione sia un credito d’imposta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 agosto 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 01 settembre 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coor...

Scadenza del 01 settembre 2025
Mod. REDDITI 2025 Mod. IRAP 2025 Diritto annuale CCIAA 2025

Società di capitali ed enti non commerciali  (bilancio differito a 180 giorni).Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e ch...

Scadenza del 01 settembre 2025
CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022

Versamento sesta rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di be...