Notizia

Cessione del credito possibile anche con istanza di rimborso

Pubblicato il 30 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un quesito posto con istanza di interpello offre l'occasione all'agenzia delle Entrate di fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 117 del 29 dicembre 2014, in merito alla cessione del credito in materia di imposte sui redditi.

La questione verte sulla deducibilita` dell’Irap forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi, ex articoli 6 Dl 185/2008 e 2, comma 1-quater Dl 201/2011.

L’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 ed il relativo regolamento di attuazione (Dm 384/1997), circoscrivono la cedibilità del credito d’imposta ai “crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”.

Tuttavia, l’Agenzia spiega che l’espressione utilizzata dal legislatore non sia, nella fattispecie, di ostacolo per la cedibilità del credito d’imposta chiesto a rimborso nel caso di retroattività della disposizione che determina l'esclusione della via della dichiarazione.

Dunque, la circostanza che il rimborso sia stato chiesto in via telematica, unica percorribile, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, non preclude la cedibilità a terzi del credito Ires derivante dalla presentazione dell’istanza di rimborso per la deducibilità dell’Irap.

L'interpretazione della norma è logico-sistematica. Contrariamente, interpretando letteralmente la stessa, si giungerebbe al risultato iniquo di negare la cedibilità di un credito d’imposta per la mera circostanza che tale credito, data l’applicazione retroattiva della disposizione, è necessariamente sorto in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione.

Altre precisazioni:

- in caso di consolidato fiscale, l’unico soggetto che può cedere il credito è la società consolidante;

- il differenziale tra il valore nominale del credito Ires ceduto (pro soluto) e quanto corrisposto dall’acquirente può essere ritenuto anche fiscalmente come onere finanziario ed è deducibile, anche se il credito oggetto di cessione sia un credito d’imposta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 dicembre 2025
Definizione agevolata liti pendenti

Versamento undicesima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.

Scadenza del 22 dicembre 2025
Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori

Versamento dodicesima rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquie...

Scadenza del 29 dicembre 2025
Iva Acconto

Versamento acconto IVA per il 2025 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Scadenza del 29 dicembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).