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Contratti di solidarietà e gestione degli esuberi

Pubblicato il 22 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore; Italia OggiIl Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla questione relativa ai contratti di solidarietà, con la circolare n. 32 del 19 dicembre 2014 - a seguito della modifica dell’art. 7 del D.M. n. 46448 del 10.7.2009, rubricato “deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991. n. 223”, ad opera dell’art. 1 del D.M. n. 85145 del 10.10.2014 - per chiarire che le procedure di gestione degli esuberi con la non opposizione dei lavoratori possono essere, eventualmente, attivate anche in corso di contratto di solidarietà fuori dei casi di cui al citato articolo 7 del D.M. n. 46448.

 

 Tuttavia - chiarisce la circolare ministeriale - tale modalità di gestione degli esuberi è riconosciuta:

 

- limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del Lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

 

- per i soli casi in cui i predetti lavoratori siano stati sospesi dalle imprese da cui dipendono per l’attivazione di un programma aziendale di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi.

 

 Posto quanto sopra, per il Ministero, le aziende sopra indicate, che presentano esuberi di personale gestibili con il prepensionamento, possono procedere alla presentazione di un programma di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi in modo tale da essere inserite nella graduatoria per l'accesso alle risorse suddette e - medio tempore - stipulare contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale anche per quei lavoratori che, avendone o maturandone i requisiti in corso di riduzione oraria, potrebbero accedere all'esodo per prepensionamento.

 

 Quando saranno rese disponibili le risorse finanziarie e di conseguenza le posizioni per il prepensionamento, la società potrà estrarre dal bacino dei lavoratori in solidarietà solo i lavoratori in esubero prepensionabili ed inserirli nel programma di cassa integrazione per riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi - che dovrebbe concretamente prendere avvio solo in quel momento - in modo tale che sia soddisfatto il requisito indicato dall’art. 37, lett. b), Legge n. 416/1981, e consentire ai lavoratori di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia.

 

 Tale sistema consentirebbe alle aziende di gestire gli esuberi prima con un sistema di riduzione dell'orario di lavoro non discriminatorio e poi con una gestione degli esuberi non traumatica in quanto lascia libero il lavoratore di optare per la liquidazione anticipata della pensione di anzianità o di vecchiaia.

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Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...