L'Inps, con la circolare n. 180 del 23 dicembre 2014, spiega i chiarimenti del ministero del Lavoro - nota prot. 2862/2014, del 25 giugno 2014 - su accesso e decadenza dalle nuove prestazioni introdotte dalla riforma Fornero.
Dal documento emerge che, a differenza del pregresso per cui le indennità si potevano percepire fino alla data di decorrenza della pensione, dal 1° gennaio 2013 perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione Aspi e mini Aspi, anche se sono in corso di erogazione, chi matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Ciò a prescindere dal fatto che la pensione venga o meno effettivamente liquidata.
La decadenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti.
Per chi matura il diritto alla pensione anticipata prima dei 62 anni d'età, la decadenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62esimo anno di età; se il soggetto presenta domanda di pensionamento, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di pensione prima dei 62 anni d'età.
Dal momento che fino al 31 dicembre 2014 per specifiche ipotesi non trova applicazione la penalizzazione della pensione chiesta prima del requisito dei 62 anni, la decadenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione. A tal proposito si ricorda che dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la decadenza opererà in ogni caso di anticipo di pensionamento, infatti la legge di Stabilità 2015 introduce una sospensione della penalizzazione, senza riserve, appunto fino al 2017.