L’INPS, con circolare n. 181 del 23 dicembre 2014, comunica che nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, l’Istituto precisa che gli importi delle prestazioni sono:
- euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato e, quindi, sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare sopra elencati.
Continua la circolare chiarendo che per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2015 e per l'intero anno, nell'importo mensile di euro 502,39.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano così fissati per tutto l'anno 2015:
- euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.