In data 24 dicembre 2014, il CDM ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che si applicherà ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Tuttavia è previsto che le norme si applichino anche ai datori di lavoro che, effettuando nuove assunzioni a tempo indeterminato, integrino il requisito occupazionale per l’applicazione dell’art. 18, Legge n. 300/1970, anche per il licenziamento dei lavoratori assunti in precedenza.
Particolare attenzione va posta alle soluzioni per i licenziamenti.
Licenziamento discriminatorio e orale
Lo schema prevede che il licenziamento discriminatorio o nullo ex lege ed intimato in forma orale implichi sempre la reintegra del lavoratore, fermo restando la possibilità per quest’ultimo di optare per un’indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Qualora non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il datore di lavoro dovrebbe pagare un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Se, però, per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa venga dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ci dovrebbe essere la reintegra del lavoratore e l’obbligo per il datore di pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Vizi formali e procedurali
Qualora il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, c. 2, Legge n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 300/1970, il giudice dovrebbe dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.