Una disamina ampia e dettagliata in merito alle misure contenute nel decreto semplificazioni fiscali, appena in vigore - Dlgs 175/2014 - è fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014.
Destinati ad essere trattati con successive circolari i due argomenti più vasti: la dichiarazione precompilata ed il restyling della normativa sui rimborsi Iva.
Tra i chiarimenti la decorrenza della modifica che prevede per le società di persone interessate da operazioni straordinarie il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Al riguardo si precisa che la modifica trova applicazione per le operazioni poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le semplificazioni sono parecchie.
Ad esempio, nell'ambito delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici è eliminato l'obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per chi effettua lavori che proseguono per più anni d’imposta.
Altre semplificazioni arrivano per gli eredi.
Non sussiste più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa per l’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione. La decorrenza è dai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto.
Anche in caso di successioni già aperte, invece, è innalzato da 25.833 a 100mila euro il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale, quando si tratta di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta e senza beni immobili o diritti reali immobiliari, non c’è obbligo di presentare la dichiarazione.
Arriva, poi, il riconoscimento degli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale: dal 1° gennaio 2015 scatteranno in automatico.
Dall'Agenzia i primi chiarimenti
La circolare 31/E/2014, sulle misure contenute nel decreto semplificazioni fiscali, riguardo alle modifiche introdotte dal decreto in tema di estinzione della società e della responsabilità dei liquidatori spiega quanto segue.
E' stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società (articolo 2495 cc) produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
- Trattandosi di norma procedurale vale anche per attività di controllo fiscale riferite a società che:- hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese
- sono già state cancellate prima della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Quanto all'onere probatorio a carico del liquidatore di società che ha distribuito utili ai soci relativi all’anno di liquidazione o ad anni precedenti, in presunta violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, è chiarito che dovranno rispondere in proprio dei tributi dovuti dalla società estinta se non dimostrano di aver assolto a tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell’assegnazione dei beni ai soci o di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari.