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La Stabilità sostituisce i vecchi minimi

Pubblicato il 02 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge di Stabilità 2015 – 190/2014sostituisce il vecchio con un nuovo regime fiscale agevolato per imprenditori, professionisti e artisti di dimensioni ridotte, ossia per i minimi (con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra i 15mila e i 40mila euro, a seconda dell'attività economica).

Coesisteranno per un po' le due discipline, questa e la scorsa, fino a quando perdureranno i requisiti per il vecchio regime chiamato dei “nuovi minimi” (Dl 98/2011), potrà essere ancora sfruttato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014 e fino al compimento del primo quinquennio di attività o, se successivi, fino ai 35 anni di età.

Se più conveniente ed in possesso dei nuovi requisiti il vecchio “nuovo minimo” potrà passare al regime appena introdotto.

Anche gli altri 2 precedenti minimi vengono deposti: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000); il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011).

Le nuove disposizioni prevedono:

- la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell'anno per lo specifico coefficiente dell'attività svolta;

- l'applicazione di un'imposta sostitutiva (dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap) con aliquota del 15%.

La sostitutiva ha le stesse scadenze e modalità previste per l'Irpef (in caso di imprese familiari, l'imposta è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari).

Chi inizia l'attività nel 2015 fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato, potrà accedere al nuovo regime barrando la casella prevista per l’adesione al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98/2011” (vecchio regime dei superminimi).

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Scadenza del 15 aprile 2026
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Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).