La circolare n. 32 del 30 dicembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate, nel fornire alcuni importanti chiarimenti sulle nuove regole per i rimborsi Iva introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali, specifica quelli che sono i tempi per la verifica dei dati di bilancio da presentare con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere resa dai contribuenti, in aggiunta al visto di conformità o alla sottoscrizione del revisore, sulla dichiarazione annuale oppure sull’istanza trimestrale, per beneficiare dell’esonero della garanzia in caso di rimborsi Iva superiori a 15mila euro.
Dopo aver ricordato che la norma prevede che la dichiarazione sostitutiva deve certificare la solidità
patrimoniale, la continuità dell’attività e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, l’Agenzia delle Entrate specifica che il confronto, ai fini della verifica patrimoniale, deve essere effettuato sui dati contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale e non sui dati dell’ultimo bilancio approvato, come si usava fare per le attestazioni dei contribuenti virtuosi.
Di qui, la conclusione che il bilancio dovrà essere chiuso tempestivamente per poter avere a disposizione i dati esatti su cui fondare la dichiarazione sostitutiva, che nel coso dovesse risultare falsa oppure mendace andrebbe a configurare una fattispecie penalmente rilevante.
Come spiegato nelle istruzioni della bozza del modello di dichiarazione Iva 2015, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere resa nell’apposito quadro del modello e nel rigo VX4 vi è spazio per l’attestazione delle condizioni patrimoniali, dei versamenti contributivi e delle condizioni di operatività. Tali attestazioni sono rese da parte del contribuente, che deve fornire copia del documento di identità.
È obbligo di chi richiede il rimborso conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche se la stessa è resa direttamente all’interno della dichiarazione Iva.