Notizia

Tarsu anche sul garage e indipendentemente dall'uso del servizio

Pubblicato il 08 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia OggiIl Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 33 del 7 gennaio 2015 – l'apposita tassa annuale su base tariffaria che i Comuni, ai sensi degli articoli 62 e 64 del Decreto legislativo n. 507/1993, sono tenuti ad istituire, va a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, esistenti nelle zone del territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, compresi i garage. Questa tassa – si legge nel testo della decisione – è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della relativa utilizzazione. Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da un Comune contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento di quattro avvisi di accertamento inerenti alla Tarsu/Tia per gli anni 2001-2004 imposta ad un contribuente con riferimento ad un locale adibito a garage. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione agli avvisi sull'assunto che si trattava solo di un garage in cui la presenza dell'uomo era sporadica e il relativo uso marginale, e che, comunque, gravava sull'Ente comunale l'onere di fornire la prova che in quella struttura venissero prodotti rifiuti urbani.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).