La Fondazione Studi CdL, con approfondimento del 5 gennaio 2015, ha analizzato la riduzione del trattamento integrativo statale a favore dei contratti di solidarietà.
Poiché la Legge di Stabilità 2015 non ha previsto alcuno stanziamento in merito, le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà, oppure stipulano a partire dall’1 gennaio 2015 un contratto simile, avranno un’integrazione del 60% e non più del 70%.
Più precisamente, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione oraria (art. 6, co. 3, D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), al netto dell’aliquota del 5,84% (contributo previsto a carico degli apprendisti), e l’importo va determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali intervenuti nei 6 mesi che precedono la stipula del contratto di solidarietà.