Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 11 del 5 gennaio 2015, rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, ha chiarito che un apparecchio con GPS integrato, affidato a lavoratori addetti alla consegna di materiale pubblicitario, è giustificato da esigenze produttive ed in particolare da:
- possibilità di controllo e certificazione della qualità delle attività aziendali;
- richiesta vincolante da parte dei clienti relativamente alla certificazione dei servizi di volantinaggio appaltati.
Tuttavia, poiché tale sistema potrebbe permettere anche incidentalmente un controllo dell’attività lavorativa, rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970, per cui necessita di accordo con le RSA o autorizzazione della DTL competente.
Nel caso specifico, il sistema permette:
- di registrare l'avvenuta consegna del materiale pubblicitario o l'impossibilità della consegna per cause esterne;
- la registrazione di data, orario e coordinate GPS della posizione del lavoratore.