La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16 del 7 gennaio 2015, ha sostenuto che il compenso per lo straordinario forfettizzato può essere qualificato dal giudice “superminimo” individuale, prescindendo dalle espressioni utilizzate dalle parti, soprattutto se col tempo siano mutati l’orario e l’organizzazione del lavoro di modo che non ci sia più alcuna corrispondenza di massima fra il compenso forfettario previsto e la prestazione straordinaria resa.
Per la Suprema Corte, può avvenire che un’attribuzione patrimoniale assuma col tempo e con il modificarsi delle circostanze, una funzione diversa che muti la ragione dell’attribuzione stessa, per cui un compenso originariamente forfettario per prestazioni di lavoro straordinario può mutare nel tempo e trasformarsi in superminimo.