Il Mef, con la risoluzione 1 del 12 gennaio 2015 del dipartimento Finanze, è chiamato a chiarire l'applicabilità o meno dell'Imus, l'Imu secondaria introdotta dal federalismo fiscale che avrebbe dovuto sostituire una manciata di tasse municipali.
Si ricorda che l'articolo 11 del Dlgs 23/2011 comma 1, prevede: “l'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2015 con deliberazione del consiglio comunale”.
Ebbene, il DF spiega che per poter dare il via all'applicabilità dell'Imus manca il decreto attuativo ex articolo 11 comma 2 del Dlgs 23/2011.
Senza tale regolamento i Comuni non possono intervenire autonomamente, perché non hanno l'autonomia tributaria che deve essere accordata da una legge statale.
Inoltre, non sarebbe possibile, comunque, procedere da parte del Comune, in quanto manca la definizione stessa dell'imposta (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima), da indicare con il regolamento.
La conseguenza è che l'Imus non può ancora sostituire la Tosap, la Cosap, l’imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), che restano in vigore.