La Corte di cassazione, con la sentenza n. 439 del 14 gennaio 2015, fornisce una interpretazione appoggiandosi alle previsioni sul tema contenute nella delega fiscale.
L'agenzia delle Entrate, ex atto impositivo, riteneva le operazioni nell'ambito di una ristrutturazione aziendale, potenzialmente elusive del regime fiscale dei disavanzi di fusione e di scissione.
Ma la Corte ribadisce che:
- nei processi di ristrutturazione aziendale, integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali;
- l'Ufficio può chiedere le maggiori imposte solo nel caso in cui riesce a provare il raggiro, ma se manca il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale ai raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito e se quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta, il divieto di comportamenti abusivi non vale.