Notizia

Legittimo il licenziamento se si pratica uno sport che aggrava lo stato di salute

Pubblicato il 12 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 144 del 9 gennaio 2015, si è occupata di un caso di licenziamento intimato ad un lavoratore che continuava a praticare uno sport che aggravava le sue condizioni di salute, nonostante lo stesso fosse stato già assegnato a mansioni ridotte e diverse a quelle da quelle precedentemente svolte, creando un danno dal punto di vista dell’efficienza produttiva ed organizzativa aziendale.

 

 Per la Suprema Corte, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore impone che lo stesso si astenga dal porre in essere comportamenti vietati dall’art. 2105 c.c., nonché qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (ex multis: Cass. 4.4,2005 n. 6957, Cass. 1.2.2008 n. 2474, Cass. 18.06.2009 n. 14176 e Cass. 16.02.2011 n. 3822).

 

 Conseguentemente, anche se il lavoratore non è in malattia, non può svolgere attività sportiva incompatibile con le sue condizioni fisiche e idonea ad aggravarle, qualora le stesse abbiano già comportato una riduzione della capacità lavorativa.

 

 Nel caso di specie, il comportamento del lavoratore – che ha continuato a praticare lo sport incompatibile - è stato giudicato contrario ai doveri di buona fede e correttezza, nonché gravemente ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...