Notizia

Licenziamento collettivo escluso per le Agenzie di somministrazione

Pubblicato il 14 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l’interpello n. 1 del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha sostenuto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le Agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica.

 

 Ai sensi del citato comma, al caso di specie si applicano gli artt. 3 e 12 della Legge n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa Legge n. 604/1966, peraltro introdotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003.

 

 Pertanto, in linea con quanto già chiarito con l’interpello n. 27/2013, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha concluso sostenendo che nell’ipotesi in questione trova applicazione la procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, e quindi la conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012).


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...