Con messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, l’INPS ha sostenuto che, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione dell’articolo 1, comma 707, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, le pensioni spettanti ai soggetti che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidate in via provvisoria.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 707, della Legge di Stabilità 2015 ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale adesso risulta così riformulato:
"A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".