Per la natura subordinata del rapporto di lavoro, rileva l’eterodirezione della prestazione lavorativa, l’avvenuto inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la contemporanea sussistenza dei cosiddetti indici sussidiari, quali:
- la continuità della prestazione lavorativa;
- il rispetto dell’orario;
- la riscossione di un compenso fisso e mensilizzato.
Questo è quanto ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 618 del 15 gennaio 2015, ritenendo che, nel caso di specie, correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la semplicità e l’esecutività delle mansioni di segreteria generica erano assolutamente incompatibili con la prestazione di un’opera professionale e con il pagamento di fatture per collaborazione professionale di consulenza, e che non escludeva la subordinazione:
- la giovane età del lavoratore;
- la sua mancanza di esperienza;
- la natura meramente esecutiva delle mansioni affidate.