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Accordo Italia Svizzera, bene per la Voluntary

Pubblicato il 17 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 17 del 16 gennaio 2015, informa per iscritto dell'accordo con la Svizzera (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni della L. 943/78), che dovrebbe essere firmato prima del termine del 2 marzo 2015, definito dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure).

Tra gli effetti dopo la firma le ricadute sulla voluntary disclosure

Oltre alle condizioni più favorevoli per l'adesione, l'accordo ha ricadute sui termini per l’accertamento.

La L. 186/2014, sulla collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, stabilisce una deroga al raddoppio dei termini per l’accertamento.

Il raddoppio non scatta al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- il Paese a fiscalità privilegiata in cui si trovano le attività da regolarizzare deve entro il 2 marzo 2015 firmare un accordo ex art. 26 del modello OCSE sullo scambio di informazioni;

- deve essere rilasciata all’intermediario estero del Paese a fiscalità privilegiata un’autorizzazione a trasmettere all’agenzia delle Entrate tutti i dati concernenti le attività oggetto di regolarizzazione.

Nel comunicato si dà notizia di una roadmap che, tra gli impegni sancisce quello dei due paesi di adottare in futuro lo standard multilaterale dell'OCSE al fine di eliminare la Svizzera dalla Black list. In realtà con l'accordo in oggetto la Svizzera uscirà già da parte delle quattro black list italiane.

Nella roadmap prevista anche la risoluzione del problema frontalieri.

Si spiega che in futuro i frontalieri saranno assoggettati a un'imposizione limitata nello Stato in cui esercitano la loro attività lavorativa (massimo al 70 per cento del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte) e anche all'imposizione nello Stato di residenza. La tassazione finale totale sui frontalieri verrà, con molta gradualità, portato in linea con quello che la legislazione domestica applica agli altri frontalieri.

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Scadenza del 30 luglio 2026
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

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