Con la risoluzione n. 9 del 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello circa la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale prevista dal DL 179/2012 (art. 29), in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione della start-up innovativa.
Nel caso di specie, però, ci si trova di fronte ad una casistica particolare: l’istante, persona fisica, fa presente all’Amministrazione finanziaria di essere socia di una Srl, avente i requisiti di start up innovativa, per il tramite di una società fiduciaria.
Investimento indiretto
L’Agenzia specifica al riguardo che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, che rimane sempre e comunque identificabile nel fiduciante.
Richiamando quanto già evidenziato dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza 4943/1999) e da un precedente documento di prassi (circolare 49/E/2004), l’Agenzia sottolinea come la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente, rende la società fiduciaria del tutto trasparente nei rapporti tra il socio-fiduciante e il Fisco, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione, così come pure eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili ai soci effettivi.
Ne deriva che l’intestazione fiduciaria delle quote della Srl non fa venire meno la spettanza delle agevolazioni previste dalla legge, in capo al socio effettivo (quale investitore nella start up innovativa).
La condizione – ribadita dalla risoluzione – resta comunque la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.
Non è di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni, neanche il fatto che la Srl si sia iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese in un momento successivo a quello di iscrizione nella sezione ordinaria.