Poiché i CCNL quando trattano di divise ed indumenti di lavoro si riferiscono generalmente al solo obbligo posto a carico del datore di fornirli e nulla specificano in merito alla computabilità, o meno, nell’orario di lavoro del tempo necessario per la vestizione/svestizione, occorre rifarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale.
Per la Corte di Cassazione:
- se il lavoratore ha la facoltà di scegliere il tempo ed il luogo (anche presso il proprio domicilio) in cui indossare gli indumenti di lavoro, l’attività di vestizione/svestizione rientra negli atti di diligenza preparatoria e, quindi, il tempo necessario non deve essere retribuito;
- se, invece, tali operazioni sono eterodirette dal datore di lavoro che ne disciplina, per l’appunto, il tempo ed il luogo di esecuzione, le stesse rientrano a pieno titolo nell’orario di lavoro effettivo e come tale il tempo necessario deve essere retribuito (ex multis: Cassazione, sentenza n. 15734 del 21 ottobre 2003, e più recentemente, Cassazione, sentenze n. 1840 dell’8 febbraio 2012 e n. 4908 del 3 marzo 2014).