Al fine di assicurare tutela ai lavoratori delle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi, ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 249/2004, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti.
Nel rispetto dell’articolo 1, comma 110, Legge n. 190/2014, relativamente alle suddette istanze aziendali di proroga, dovendo gestire le contingentate risorse finanziare e consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, il Ministero precisa che procederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del trattamento di CIGS per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 249/2004, convertito nella Legge n. 291/2004.
L’esame istruttorio avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie per complessivi 60 milioni di euro.
Le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe di crisi aziendale per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non potranno essere prese in esame.