Il messaggio INPS n. 604 del 26 gennaio 2015, torna sulla questione relativa agli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale per fornire nuovi chiarimenti.
Istruttoria delle domande di proroga
In merito all’istruttoria delle domande di proroga, l’Istituto ricorda che destinatari della proroga, fino alle nuove età pensionabili della c.d. legge Monti-Fornero, sono gli indennizzi concessi ai sensi del previgente articolo 19 ter, Legge n. 2/2009, la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile, è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012.
Le sedi, già autorizzate a prorogare fino ad un massimo di 18 mesi - purché i richiedenti fossero in possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti – devono verificare, altresì, che il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo (messaggio n. 4832 del 2014).
Nel caso in cui, al momento della proroga dell’indennizzo di cui alla Legge n. 147/2013, il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso a pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, potrà essere concessa la proroga dell’indennizzo fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato.
Quanto sopra, a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Destinatari dell’indennizzo
A parziale rettifica del messaggio n. 4832/2014, l’INPS chiarisce che l’indennizzo di cui all’articolo 19-ter, Legge n. 2/2009, modificato dalla Legge n. 147/2013, è concesso ai soggetti che abbiano perfezionato i requisiti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 207/1996, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.
Possono, peraltro, presentare domanda ai sensi della disposizione andata in vigore dal 1.1.2014, anche coloro che avevano maturato il diritto all’indennizzo ai sensi del previgente articolo 19-ter, nel periodo 1.1.2009 - 31 dicembre 2011 e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata loro rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.1.2012.
Ulteriori chiarimenti
Inoltre, viene chiarito che:
- l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato;
- la concessione dell’indennizzo non è ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda;
- qualora al momento della domanda di indennizzo il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, l’indennizzo può essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici;
- nel caso in cui il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.